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I diritti del passeggero nei voli aerei, il caso smarrimento bagagli

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Questo articolo è stato aggiornato il Settembre 26, 2012

Quante volte vi è capitato un ritardo aereo di una o più ore? Quante volte avete visto cancellare il vostro volo dal tabellone delle partenze? Infine, quante volte vi sono capitate discriminazioni o sviste che a voi sembravano cose poco serie? A me tutte queste cose sono capitate alcune volte…sì, anche la cancellazione del volo purtroppo (ero ai Caraibi).

Come comportarsi in questi casi? La prima cosa da fare è contattare l’aeroporto e la compagnia con la quale avete comprato il volo, solo a loro vi potete rivolgere. Ma in che modo? Cosa potete chiedere, cosa potete pretendere?

Non tutti sanno che esistono i diritti dei passeggeri e che possono essere rivendicati in caso di disservizio del trasporto aereo. Se cercate bene li trovate in ogni aeroporto del mondo, sono degli opuscoletti azzurri (in Italia) che spiegano per filo e per segno come comportarsi in caso di ritardo aereo, smarrimento bagagli e altri disservizi. Gli opuscoli sono distribuiti da Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile stilata per la prima volta nel 2001. Ma veniamo alle cose più interessanti e utili per noi.

Diritti del passeggero in caso di mancata riconsegna o del danneggiamento del bagaglio. In caso di mancata riconsegna o del danneggiamento del bagaglio registrato (quindi con targhettina di riconoscimento) all’arrivo bisogna aprire un rapporto di smarrimento o danneggiamento facendo constatare l’evento prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando i moduli chiamati PIR (Property Irregularity Report).

Smarrimento. Se entro 21 giorni dalla compilazione del PIR non vi vengono date notizie sul ritrovamento, dovete inviare tutta la documentazione per l’avvio della pratica del risarcimento.

Ritrovamento. In caso di ritrovamento del bagaglio entro 21 giorni dalla data effettiva di smarrimento inviare la documentazione per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.

Documentazione necessaria da inviare per entrambi i casi qui sopra descritti. La documentazione è da inviare all’Ufficio relazioni clientela e/o all’Assistenza bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato. Bisogna inviare:

– codice prenotazione del volo in caso di acquisto via internet o quello originale in caso di biglietto cartaceo
– originale del PIR rilasciato in aeroporto
– originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio
– un elenco del contenuto del bagaglio nel caso il bagaglio fosse smarrito
– un elenco dell’eventuale contenuto mancante in caso di bagaglio ritrovato e gli originali degli scontrini e ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio
– indicazioni delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di conto corrente, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente. Nel caso i dati non si riferiscono all’intestatario della pratica è necessario specificare anche l’indirizzo di residenza, il numero di telefono e l’indirizzo email.

Danneggiamento. In caso di danneggiamento del bagaglio entro i 7 giorni dalla compilazione del PIR è necessario inviare tutta la documentazione specificata di seguito all’Ufficio relazioni clientela e/o Assistenza bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. Di seguito la documentazione necessaria:

– il codice prenotazione del volo in caso di acquisto via internet o quello originale in caso di biglietto cartaceo
– originale del PIR rilasciato in aeroporto
– originale del talloncino di identificazione del bagaglio
– l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni

In caso di danneggiamento, smarrimento o mancata consegna del bagaglio il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DPS (Diritti speciali di prelievo), circa 1000€, dalle compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal fino a 17 DSP (circa 17€) per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero non abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.

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Informazioni sull'autore
Federica è direttrice del giornale e fondatrice di Viaggi low Cost. Viaggiatrice incallita ha iniziato il suo diario di viaggio nel 2008. E` stata definita nel 2020 da Lonely Planet "la pioniera dei blog di viaggi in Italia". Nel suo profilo Instagram (@federchicca) e nel suo blog personale www.federicapiersimoni.it tante avventure, non solo di viaggi!
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